IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il
semestre  di  Presidenza  italiana  dell'Unione  europea,  cosi' come
modificato  ed  integrato  dal  successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199
del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3247 del 30 ottobre
2002,  nonche'  la  successiva  ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003,
recante  «Ulteriori  disposizioni per la celebrazione del semestre di
Presidenza italiana dell'Unione europea»;
  Considerato  che  nell'ambito delle iniziative connesse al semestre
di  Presidenza  italiana  dell'Unione  europea  si  svolgera' in data
4 ottobre 2003 la Conferenza intergovernativa presso talune strutture
dell'E.U.R. S.p.a.;
  Ravvisata   la   necessita'   di   disporre   misure  di  carattere
straordinario ed urgente volte a garantire il regolare svolgimento di
detta   manifestazione  in  un  contesto  di  massima  sicurezza  con
riferimento,  in  particolare,  alla  realizzazione  di interventi di
adeguamento delle strutture che ospiteranno tale manifestazione;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Il   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, quale Commissario delegato ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3199/2002, provvede, con i poteri
di cui alle ordinanze citate in premessa ed avvalendosi delle deroghe
ivi  previste,  nonche'  delle  deroghe e delle procedure di cui alla
presente  ordinanza, all'adozione di tutte le iniziative necessarie a
garantire   il   regolare   svolgimento,  in  condizioni  di  massima
sicurezza,  della Conferenza intergovernativa che si terra' il giorno
4 ottobre 2003 presso talune strutture dell'E.U.R. S.p.a.
  2.  Il  Commissario delegato, avvalendosi di soggetti attuatori cui
affidare  specifici  settori d'intervento, sulla base di direttive di
volta  in  volta  impartite,  dispone  sia per la realizzazione delle
opere,  anche  edilizie, di adeguamento delle strutture presso cui si
svolgera'  la  predetta  manifestazione, che per l'acquisizione della
disponibilita'  di  beni,  mobili  ed  immobili,  di  forniture  e di
servizi, stipulando i relativi atti convenzionali.
  3.   Per   l'affidamento   delle  opere,  degli  interventi,  delle
forniture,  dei  servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria,
e'  autorizzato  il  ricorso  alla trattativa privata, anche mediante
affidamento  diretto in relazione alla ricorrente situazione di somma
urgenza,  avvalendosi delle deroghe previste dalle ordinanze indicate
in  premessa  nonche'  di  quelle  di cui al successivo art. 5, anche
tenuto  conto  della idoneita' dei contraenti da valutarsi sulla base
di   specifiche   esperienze  maturate  nel  settore,  nonche'  sotto
l'aspetto   della  sicurezza  a  fronte  delle  particolari  esigenze
connesse all'espletamento della manifestazione.
  4.  Al  fine  di  assicurare la piena rispondenza delle conseguenti
iniziative  convenzionali  agli  interessi pubblici perseguiti per le
finalita'  di  cui  alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento
della  protezione  civile,  per  importi  superiori a Euro 25.000,00,
approva  uno  schema  tipo  di  atto  convenzionale  che  prevede  il
controllo  successivo  di  congruita' della spesa quale condizione di
efficacia  degli  obblighi  che  scaturiscono  dagli  atti  negoziali
medesimi   per   l'amministrazione   committente,  avvalendosi  della
consulenza di professionisti esterni aventi specifiche competenze.
  5.  Al  fine  di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle
iniziative  poste in essere dal Commissario delegato per le finalita'
di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata la pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   di   tutte   le  determinazioni  commissariali
comportanti oneri finanziari.