IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, nonche' la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea»; Considerato che nell'ambito delle iniziative connesse al semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea si svolgera' in data 4 ottobre 2003 la Conferenza intergovernativa presso talune strutture dell'E.U.R. S.p.a.; Ravvisata la necessita' di disporre misure di carattere straordinario ed urgente volte a garantire il regolare svolgimento di detta manifestazione in un contesto di massima sicurezza con riferimento, in particolare, alla realizzazione di interventi di adeguamento delle strutture che ospiteranno tale manifestazione; Dispone: Art. 1. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3199/2002, provvede, con i poteri di cui alle ordinanze citate in premessa ed avvalendosi delle deroghe ivi previste, nonche' delle deroghe e delle procedure di cui alla presente ordinanza, all'adozione di tutte le iniziative necessarie a garantire il regolare svolgimento, in condizioni di massima sicurezza, della Conferenza intergovernativa che si terra' il giorno 4 ottobre 2003 presso talune strutture dell'E.U.R. S.p.a. 2. Il Commissario delegato, avvalendosi di soggetti attuatori cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite, dispone sia per la realizzazione delle opere, anche edilizie, di adeguamento delle strutture presso cui si svolgera' la predetta manifestazione, che per l'acquisizione della disponibilita' di beni, mobili ed immobili, di forniture e di servizi, stipulando i relativi atti convenzionali. 3. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture, dei servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria, e' autorizzato il ricorso alla trattativa privata, anche mediante affidamento diretto in relazione alla ricorrente situazione di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe previste dalle ordinanze indicate in premessa nonche' di quelle di cui al successivo art. 5, anche tenuto conto della idoneita' dei contraenti da valutarsi sulla base di specifiche esperienze maturate nel settore, nonche' sotto l'aspetto della sicurezza a fronte delle particolari esigenze connesse all'espletamento della manifestazione. 4. Al fine di assicurare la piena rispondenza delle conseguenti iniziative convenzionali agli interessi pubblici perseguiti per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile, per importi superiori a Euro 25.000,00, approva uno schema tipo di atto convenzionale che prevede il controllo successivo di congruita' della spesa quale condizione di efficacia degli obblighi che scaturiscono dagli atti negoziali medesimi per l'amministrazione committente, avvalendosi della consulenza di professionisti esterni aventi specifiche competenze. 5. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tutte le determinazioni commissariali comportanti oneri finanziari.